La misura del credito, ricerca, sviluppo, innovazione e design pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. Sul blog dell’avvocato Davide Cornalba abbiamo letto le principali novità ed i vantaggi che, in effetti, sono molteplici a seconda della tipologia di attività. Vediamo come si classificano.
> Attività di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale, in campo scientifico e tecnologico. In primo luogo vi è per le attività di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale, in campo scientifico e tecnologico un vantaggio sui crediti di imposta. Questi infatti vengono riconosciuti in misura pari 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.
> Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati . Per le attività di innovazione tecnologica, che sono finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il vantaggio sul credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. Altresì il credito d’imposta viene riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
A titolo esemplificativo, come definito dalla disposizione di cui all’art. 3 del decreto “transizione 4.0” per prodotti nuovi o migliorati “s’intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d’impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità”.
Parimenti, ricorda l’Avv. Davide Cornalba, a norma del medesimo articolo 3 per processi nuovi o significativamente migliorati “s’intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.”
> Attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda. Attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale. Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
L’art. 4 del decreto definisce le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento che possono fruire del beneficio di imposta. Quelle “attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio.”
Abbiamo chiesto all’Avvocato Davide Cornalba a chi si rivolge il credito d’imposta ricerca e sviluppo
Il credito d’imposta ricerca e sviluppo si rivolge a tutte le imprese aventi sede principale in Italia, incluse quelle con stabile organizzazione di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Ex adverso vengono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.